In caso di separazione legale, l'immobile che era di proprietà comune, sarà assegnato a uno dei coniugi, in base a un accordo comune o alla decisione del giudice. Questo vale per la casa che fungeva d'abitazione, in cui i coniugi risiedevano, pur se separati o fino al momento della separazione.
Per gli altri immobili (uno studio professionale, una casa affittata a terzi, una casa in una località di villeggiatura) o questi si spartiscono tra i coniugi o si continuano a tenere in proprietà comune.
Inoltre, in presenza di prole, e in funzione della tutela di quest'ultima, secondo una consuetudine ormai consolidata, la casa spetta al coniuge a cui sono affidati i figli, anche se questi non risulta essere l'intestatario dell'abitazione in cui ha diritto di continuare a vivere la prole.
È sempre opportuno che i due coniugi, intenzionati a divorziare, giungano alla separazione dei beni.
È auspicabile inoltre che essi stabiliscano fra loro un accordo economico in base al quale, per esempio, l'assegnazione della casa al coniuge affidatario duri fino a che i figli non raggiungano l'indipendenza economica, oppure la casa risulti definitivamente intestata a uno dei coniugi e ciò implica che l'assegno di mantenimento sia ridotto in proporzione.
L'assegnazione riguarda i muri della casa e gli arredi necessari (elettrodomestici, mobili e lampadari), non quelli voluttuari o i beni strettamente personali (libri, quadri, abiti, gioielli).
L'assegnazione vale se la casa è in locazione, anche se l'intestatario è il coniuge costretto ad andarsene, che era scapolo o nubile alla firma del contratto.
Nel caso in cui i figli siano affidati uno alla moglie e un altro al marito, la valutazione in merito riguardo a chi assegnare la casa spetterà al giudice.
- 2020-02-28
- Legislazione immobiliare