Nel caso si debba sostituire la caldaia di un impianto di riscaldamento comune, le spese si devono ripartire, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27/1/04 n. 1420, tra i condomini comproprietari, in base a quote di proprietà o millesimi di riscaldamento.

Queste le tesi a confronto: la spesa per uso dei servizi comuni si suddivide tenendo conto dei consumi (millesimi del riscaldamento); il diritto di comproprietà su parte comune stabilirebbe, invece, una suddivisione della spesa secondo millesimi di proprietà.

La Corte di Cassazione ha considerato il fatto che le spese di sostituzione della caldaia riguardano la conservazione dell'impianto (tutela dell'integrità materiale e del valore del bene comune), perciò sono da suddividersi tra i condomini, quali comproprietari dell'impianto comune.

Esiste, infatti, una legge che obbliga i condomini a partecipare alle spese (art. 1123 comma 1 del Codice Civile).

Sempre dalla stessa legge (comma 2) si rileva, inoltre, che il criterio di suddivisione delle spese, relative però all'uso e non alla proprietà, non si debba estendere alle spese di conservazione.
La Corte di Cassazione ha comunque previsto una deroga all'articolo di legge.

  • 2019-08-10
  • Legislazione immobiliare
Admin

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