Cassazione sezioni unite civili 1330/2004

Il notaio incaricato di redigere un atto pubblico di vendita immobiliare ha il dovere di informare il cliente che le visure non sono aggiornate, altrimenti può essere chiamato a risarcire i danni. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha spiegato che rientra nell'oggetto della prestazione professionale del notaio la preventiva verifica, attraverso le visure, di quanto risulta dal registro generale degli atti immobiliari, che potrebbe non essere aggiornato; in questo ultimo caso, infatti, ha chiarito la Suprema Corte, il notaio è tenuto ad avvertire il cliente che le visure non sono aggiornate, e la violazione di questo dovere di informazione comporta l'obbligo di risarcire gli eventuali danni derivanti dalla sua omissione.

  • 2019-08-07
  • Legislazione immobiliare
Admin

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