Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 26% (fino al 31 dicembre 2019, l’aliquota è stata del 20%).

 

La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

La tassazione sostitutiva non è applicabile alle plusvalenze che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Tuir, costituiscono redditi di capitale ovvero sono conseguite:

  • nell’esercizio di arti o professioni
  • nell’esercizio di imprese commerciali oppure da società in nome collettivo o in accomandita semplice
  • in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Fonte: agenzia delle entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/tassazioneplusvalenze/cosa-tassazione-plusvalenze-immobiliari

  • 2020-01-23
  • Fisco e Tributi
Bonini

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