Nel caso in cui il conduttore, ometta di pagare
il canone di locazione o gli oneri accessori ammontanti ad una somma
che superi
l'importo di due mensilità di canone, il proprietario che voglia
riottenere
la disponibilità dell'immobile deve agire secondo la procedura dello
sfratto per morosità. Detta procedura, per la quale è competente
il Tribunale in funzione di Giudice Unico del luogo ove è sito il bene
immobile, viene radicata mediante la notifica al conduttore moroso
dell'atto
di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la
convalida. Il locatore chiederà al Tribunale che venga convalidato lo
sfratto per morosità, concedendo termine minimo al conduttore per il
rilascio dell'immobile. La procedura, se seguita con tempestività allo
spirare d'ogni singolo termine dall'inizio fino alla fase esecutiva è
oggi piuttosto rapida. Tra la data nella quale viene notificato l'atto
di intimazione
al conduttore e quella fissata per l'udienza di convalida deve
trascorrere a
termini di codice di procedura civile un tempo non inferiore a giorni
venti. |